La Cassa per i danni di natura dei Grigioni eroga prestazioni in caso di danni non assicurabili ai fondi ed alle colture in seguito a:
- Vento impetuoso
- Piene
- Indondazioni
- Valanghe
- Pressione della neve
- Slittamenti di neve
- Caduta di sassi
- Scoscendimenti
- Frane
- Fulmine (senza fuoco)
Vengono presi in considerazione i danni a:
- fondi, esclusi i fabbricati sopraedificati, gli oggetti simili a fabbricati e i beni mobili;
- impianti per la loro infrastruttura e sicurezza;
- alberi da frutta, noci e castagni, viti e cespugli di bacche, alberi e cespugli ornamentali, arbusti fioriti e altri vegetali coltivati;
- bosco, se viene danneggiato oltre il 20 % dell’esistente riserva di legna per ogni parcella;
- erba, se non ancora tagliata al momento del sinistro e se è stato colpito in totale oltre il 10 % dell’intera superficie erbosa;
- altre colture agricole, se al momento del sinistro non è ancora avvenuta la raccolta e l'assicurazione per la perdita di guadagno è inusuale;
- fondi e impianti tecnici per le colture di consorzi ai sensi della legge sulle bonifiche fondiarie del Cantone dei Grigioni.
Contributi / Persone aventi diritto al contributo
Il contributo della cassa per danni di natura ammonta al 70 % della somma del danno computabile. Al proprietario dell'oggetto danneggiato spetta in linea di massima il diritto di essere risarcito.