Danni non aventi diritto a indennizzo

  • danni che non raggiungono l’importo di CHF 500.00;
  • danni alla proprietà e all'obbligo di manutenzione della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e di altre corporazioni del diritto pubblico. Sono esclusi i danni­ alle colture situate sui fondi affittati alle persone del diritto privato;
  • danni che erano prevedibili e che avrebbero potuto essere evitati mediante tempestive misure difensive tali da poter essere pretese;
  • danni che non risalgono ad un effetto di straordinaria violenza o che sono ricollegabili a un’azione che poteva essere impedita, in particolare i danni subentrati in seguito a lavoro o costruzione difettosi nonché cura o manutenzione insufficiente, in seguito a metodi di coltura o di raccolto inadeguati nonché a colture fuori del periodo di vegetazione;
  • danni che sono sorti a causa di movimenti del terreno artificiali o di altri interventi diretti o indiretti dell’uomo;
  • danni che vanno ricollegati a difetti della canalizzazione e a modfiche di corsi d’acqua non eseguite a regola d’arte, alla rottura o alla mancata ermeticità di condutture d’acqua, a invasi artificiali o ad altri impianti idrici;
  • danni alle arginature di corsi d’acqua pubblici.

 

 

Non vengono inoltre indennizzate le spese per le misure di prevenzione dei danni.